Statuto

Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network

Art. 1) Denominazione, Sede, Durata.

In data 26.02.2015 è costituita l’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013 n. 4, denominata Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network è un’Associazione Professionale non organizzata in ordini o collegi, senza scopo di lucro e non regolamentata, avente struttura e contenuti democratici.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network è un’associazione strutturata a livello nazionale, a carattere professionale di natura privatistica, apartitica, apolitica ed aconfessionale, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva; con il fine di valorizzare la competenza degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche nel campo professionale dei Social Media e dei Social Network, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network ha sede legale in Roma alla Via Silvio Pellico 2, interno 2 scala b.

 

L’Associazione ha durata sino al trentuno Dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea Generale degli Associati.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

 

Art. 2) Attività costituenti l’Oggetto Sociale.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network ha per scopo:

  • Promuovere l’affermazione e il riconoscimento della figura e del ruolo professionale di chi si occupa, professionalmente, dei Social Media e dei Social Network nell’ambito del contesto sociale, delle imprese, istituzionale, nonché la disciplina della relativa attività; secondo i principi del presente Statuto, Regolamento e Codice di Condotta Professionale dell’Associazione e delle normative vigenti in materia sia nazionali che della Unione Europea;

 

  • La valorizzazione professionale di strumenti tecnologici e dell’insieme di procedure, distinzioni e relative applicazioni, specificatamente studiati per identificare i fondamentali schemi di comunicazione e comportamento online, offline e misti;

 

  • La valorizzazione professionale dell’uso consapevole dei Social Media e dei Social Network rispettivamente come:
  1. strumento tecnologico che permette di generare e condividere contenuti spontanei pubblicamente;
  2. strumento tecnologico, rete sociale e virtuale, che permette di interscambiare contenuti tra più utenti aventi determinati interessi.

 

  • La sensibilizzazione e formazione scolastica, ad ogni livello accademico, concretizzata nel supporto a insegnanti ed educatori tramite numerose pubblicazioni, corsi e lezioni, al fine di diffondere un uso consapevole dei Social Media e dei Social Network degli insegnanti e degli alunni;
  • La valorizzazione dell’uso consapevole dei Social Media e dei Social Network nel marketing, un settore strategico per ogni attività commerciale e professionale, che trova nei Social Media e nei Social Network un mezzo di comunicazione importante;
  • L’uso consapevole dei Social Media e dei Social Network nei settori della salute e della sicurezza sociale dove un’incisiva comunicazione sulla prevenzione dei rischi consapevolizza, sia il singolo che le comunità, sui comportamenti responsabili atti a preservare la sicurezza individuale/collettiva e la salute individuale/collettiva, sia nella sfera della vita privata che lavorativa della persona;
  • L’informazione, dove i Social Media e i Social Network sono sia strumenti di comunicazione che di ricerca e condivisione delle informazioni;
  • La comunicazione tra genitori e figli e all’interno della famiglia, dove la conoscenza dei Social Media e Social Network permette di migliorare l’efficacia della comunicazione con bambini, ragazzi e adolescenti;
  • La comunicazione interculturale, dove l’uso dei Social Media e dei Social Network, può consentire il miglioramento del dialogo tra culture differenti, aiutando a meglio comprendere le differenze nelle abitudini di comunicazione di ognuna;
  • La comunicazione/mediazione istituzionale dove i Social Media e i Social Network possono facilitare l’approccio quotidiano del rapporto tra cittadino, Pubblica Amministrazione, Enti nazionali e internazionali, nel segno di una cittadinanza attiva;
  • La comunicazione sociale dove i Social Media e i Social Network possono rendere fruibili modelli e opportunità sociali per i singoli e le comunità, ovvero tra essi ed i terzi nel segno dell’armonia e della serena convivenza e condivisione di valori umani essenziali come il rispetto, la tolleranza, l’assistenza, l’affiancamento, la crescita, il reinserimento sociale, la cooperazione;
  • La comunicazione in ambito sanitario, dove gli strumenti dei Social Media e dei Social Network possono manifestare utilità al fine di supportare sia il medico che gli operatori sanitari nelle diverse fasi del loro rapporto con il paziente e la sua famiglia, sia la comunicazione interna tra i vari soggetti professionali che operano in ambito sanitario;
  • La formazione aziendale, un settore che vede i Social Media e i Social Network riconosciuti, applicati e richiesti da un numero sempre maggiore di aziende, al fine di fornire ai collaboratori delle stesse aziende adeguati strumenti per migliorare i risultati nella relazione con il proprio interlocutore, che sia un collega (comunicazione interna) o un cliente (comunicazione esterna);
  • Attività di formazione permanente dei propri iscritti, adottando un Codice di Condotta, ai sensi dell’art. 27 bis del Codice del Consumo, di cui al D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli Associati e stabilendo, sia nello Statuto che nel Regolamento dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, le sanzioni disciplinari da irrogare agli Associati per le violazioni del medesimo Codice;

 

  • Promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui:
  1. La vigilanza sull’obbligo da parte del professionista di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della L. 14 Gennaio 2013 n. 4; rientrando tale inadempimento tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori previste e sanzionate dal Codice del Consumo (Titolo III, Parte II del Codice del Consumo, di cui al D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206);
  2. L’attivazione di uno Sportello per il Cittadino Consumatore, presso cui i Committenti possono rivolgersi nel caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale, agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti;

 

  • Pubblicazione e aggiornamento degli elementi informativi utili per il Consumatore, ai sensi dell’art. 4, c. 1, L. 14 Gennaio 2013 n. 4, sul sito web di riferimento, secondo principi di correttezza, trasparenza, veridicità;

 

  • Vigilare sulla qualificazione della prestazione professionale che dovrà essere conforme alle norme tecniche UN ISO, UNI EN ISO, UNI EN E UNI, denominate “normativa tecnica UNI”, art. 6, c. 2 L. 14 Gennaio 2013 n.4, di cui alla Direttiva 98/34/CE Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 Giugno 1998, sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010;

 

  • L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network collabora all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali di propria competenza, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’Ente di formazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network potrà promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i propri settori di competenza professionale, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi della normativa vigente e dall’accreditamento di cui all’art. 9, c. 2, L. 14 Gennaio 2013 n. 4;

  • Formulare e coordinare gli interventi generali della politica di rappresentanza professionale e contrattuale della categoria dei Social Media e dei Social Network;

 

  • Promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i i livelli;

 

  • Realizzazione di attività teoriche e pratiche di: studio, ricerca, corsi di formazione, conferenze e dibattiti aperti al pubblico; pubblicazioni editoriali; collaborazioni con Associazioni, Organizzazioni ed Enti nazionali ed esteri analoghi; stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate anche all’erogazione dei servizi agli Associati; organizzare servizi per Università e Scuole di ogni livello d’istruzione e corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.; istituire centri di documentazione sia per gli associati che per i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione; svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L’Associazione potrà effettuare operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali occasionali e marginali correlate allo scopo sociale per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Non rientrano tassativamente nello scopo sociale dell’Associazione qualsiasi attività riservata, dalle normative vigenti, alle professioni organizzate e/o protette; tali attività possono essere esercitate esclusivamente a livello personale dai professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi, Ordini e Collegi professionali.

Per lo svolgimento dei propri compiti l’Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 3 Associati e Aderenti.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network associa coloro che esercitano, in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, l’attività di Social Media e dei Social Network, stabilendo le seguenti tipologie di adesione:

Associato – “Formatore Social Media e Social Network”

Persona esperta, che ha svolto da almeno 2 anni l’attività professionale nel settore dei Social Media e Social Network, con titolo di studio minimo laurea triennale, che ha frequentato corsi di formazione, riconosciuti come da Regolamento, per la durata complessiva di 170 ore, e nello specifico di:

  • Contenuti dei Social Media e dei Social Network, della durata complessiva di almeno 60 ore;
  • Aspetto tecnico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva di almeno 40 ore;
  • Aspetto deontologico, legale ed etico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva minima di almeno 20 ore.
  • Comunicazione in pubblico (public speaking, formazione formatori) della durata complessiva minima di almeno 50 ore;

Persona che, dopo la frequenza dei suddetti corsi, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell’Associazione.

Per il mantenimento della qualifica professionale di Formatore Social Media e Social Network occorre frequentare corsi di aggiornamento professionale annuale, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 40 ore.

A questa tipologia professionale di Associato è concesso lo svolgimento di tutte le attività previste dello Statuto.

È riservata al Formatore Social Media e Social Network:

  • la formazione professionale nel campo dei Social Media e dei Social Network, come disciplinato dal Regolamento;
  • la partecipazione alla Commissione d’esame per i titoli riconosciuti dall’Associazione, nelle modalità previste dal Regolamento dell’Associazione;
  • la docenza dei corsi di aggiornamento professionale dei Social Media e dei Social Network riconosciuti dall’Associazione, come da Regolamento.

Ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

Associato – “Docente Social Media e Social Network”

Persona con titolo di studio minimo diploma di scuola media superiore quinquennale (ossia, diploma di scuola secondaria di secondo grado); che ha frequentato corsi di formazione, riconosciuti come da Regolamento, per la durata complessiva di 145 ore e nello specifico di:

  • Contenuti dei Social Media e dei Social Network, della durata complessiva di almeno 60 ore;
  • Aspetto tecnico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva di almeno 40 ore;
  • Aspetto deontologico, legale ed etico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva minima di almeno 20 ore.
  • Comunicazione in pubblico (public speaking, formazione formatori) della durata complessiva minima di almeno 25 ore;

Persona che, dopo la frequenza dei suddetti corsi, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell’Associazione.

Per il mantenimento della qualifica professionale di Docente Social Media e Social Network occorre frequentare corsi di aggiornamento professionale annuale, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 40 ore.

A questa tipologia di associato è consentita:

  • la consulenza individuale e di gruppo sull’uso dei Social Media e dei Social Network;
  • la docenza di singoli corsi in Social Media e Social Network, secondo quanto previsto nel Regolamento.

Ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

Associato – “Professionista dei Social Media e Social Network”

Persona esperta, che ha svolto da almeno 2 anni l’attività professionale nel settore dei Social Media e Social Network, con titolo di studio minimo laurea triennale, che ha frequentato corsi di formazione, riconosciuti come da Regolamento, per la durata complessiva di 120 ore, e nello specifico di:

  • Contenuti dei Social Media e dei Social Network, della durata complessiva di almeno 60 ore;
  • Aspetto tecnico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva di almeno 40 ore;
  • Aspetto deontologico, legale ed etico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva minima di almeno 20 ore.

Persona che, dopo la frequenza dei suddetti corsi, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell’Associazione.

A questa tipologia di associato è concesso lo svolgimento di tutte le attività professionali previste dallo Statuto, ad eccezione delle attività riservate al Formatore Social Media e Social Network, come disciplinato dal Regolamento.

Per il mantenimento della qualifica professionale di Professionista dei Social Media e Social Network occorre frequentare corsi di aggiornamento professionale annuale, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 30 ore.

Ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

Associato – “Consulente Social Media e Social Network”

Persona con titolo di studio minimo diploma di scuola media superiore quinquennale (ossia, diploma di scuola secondaria di secondo grado);

Persona che ha frequentato corsi di formazione, riconosciuti come da Regolamento, per la durata complessiva di 120 ore e nello specifico di:

  • Contenuti dei Social Media e dei Social Network, della durata complessiva di almeno 60 ore;
  • Aspetto tecnico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva di almeno 40 ore;
  • Aspetto deontologico, legale ed etico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva minima di almeno 20 ore.

Persona che, dopo la frequenza dei suddetti corsi, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell’Associazione.

Per il mantenimento della qualifica professionale di Consulente Social Media e Social Network occorre frequentare corsi di aggiornamento professionale annuale, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 30 ore.

A questa tipologia di associato è consentita:

  • La consulenza individuale e di gruppo sull’uso dei Social Media e dei Social Network, come disciplinato dal Regolamento.

Ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

Associato – “Specialista tecnico dei Social Media e Social Network”

Persona con titolo di studio minimo diploma di scuola media superiore quinquennale (ossia, diploma di scuola secondaria di secondo grado);

Persona che ha frequentato corsi di formazione, riconosciuti come da Regolamento, per la durata complessiva di 80 ore e nello specifico di:

  • Contenuti dei Social Media e dei Social Network, della durata complessiva di almeno 20 ore;
  • Aspetto tecnico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva di almeno 40 ore;
  • Aspetto deontologico, legale ed etico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva minima di almeno 20 ore.

Persona che, dopo la frequenza dei suddetti corsi, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell’Associazione.

Per il mantenimento della categoria associativa di Specialista tecnico dei Social Media e Social Network occorre frequentare corsi di aggiornamento professionali annuali, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 20 ore.

A questa tipologia di associato è consentita:

  • L’attività e la consulenza individuale e di gruppo riguardante gli aspetti tecnici dei Social Media e Social Network, come disciplinato dal Regolamento.

Ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

Associato – “Specialista dei contenuti dei Social Media e Social Network”

Persona con titolo di studio minimo diploma di scuola media superiore quinquennale (ossia, diploma di scuola secondaria di secondo grado);

Persona che ha frequentato corsi di formazione, riconosciuti come da Regolamento, per la durata complessiva di 80 ore e nello specifico di:

  • Contenuti dei Social Media e dei Social Network, della durata complessiva di almeno 40 ore;
  • Aspetto tecnico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva di almeno 20 ore;
  • Aspetto deontologico, legale ed etico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva minima di almeno 20 ore.

Persona che, dopo la frequenza dei suddetti corsi, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell’Associazione.

Per il mantenimento della categoria associativa di Specialista dei contenuti dei Social Media e Social Network occorre frequentare corsi di aggiornamento professionali annuali, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 20 ore.

A questa tipologia di associato è consentita:

  • L’attività e la consulenza individuale e di gruppo riguardante i contenuti da comunicare attraverso i Social Media e Social Network, come disciplinato dal Regolamento.

Ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media.

 

Associato – “Moderatore dei Social Media e Social Network”

Persona che ha frequentato corsi di formazione, riconosciuti come da Regolamento, per la durata complessiva di 60 ore e nello specifico di:

  • Contenuti dei Social Media e dei Social Network, della durata complessiva di almeno 40 ore;
  • Aspetto deontologico, legale ed etico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva minima di almeno 20 ore.

Persona che, dopo la frequenza dei suddetti corsi, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell’Associazione.

Per il mantenimento della categoria associativa di Moderatore dei Social Media occorre frequentare corsi di aggiornamento professionali annuali, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 12 ore.

A questa tipologia di associato è consentita:

  • l’attività di gestione di community (social media manager/community manager) sui social media e social network, come disciplinato dal Regolamento.

Ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media.

 

Associato Aderente – “Studente Social Media e Social Network”

Persona che ha frequentato corsi di formazione, riconosciuti come da Regolamento, per la durata complessiva di 40 ore e nello specifico di:

  • Contenuti dei Social Media e dei Social Network, della durata complessiva di almeno 20 ore;
  • Aspetto deontologico, legale ed etico dei Social Media e dei Social Network della durata complessiva minima di almeno 20 ore.

Per il mantenimento della categoria associativa di Studente in Social Media e dei Social Network occorre frequentare corsi di aggiornamento professionale annuale, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 6 ore.

Non ha diritti partecipativi e di voto nell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

Associato Partner – Associazione, Organizzazione, Ente o altro soggetto con finalità sociali e/o attività analoghe a quelle dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

Gli associati all’Ente aderente designano il proprio delegato a far parte dell’Assemblea Generale dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, il quale ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli associati professionisti, che svolgono l’attività professionale, iscritti all’Ente aderente. Qualora nell’Ente aderente non vi sia la presenza di associati professionisti che svolgano attività professionale l’Ente non avrà alcun delegato all’Assemblea Generale dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, ciò in assenza di diritti partecipativi e di voto.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, rilascia ai propri iscritti, previe necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa a:

  • Regolare iscrizione dell’Associato all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network;
  • Requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network;
  • Agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti dovranno rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;
  • All’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  • All’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alle norme tecniche UNI.

La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

Il professionista iscritto all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utente del proprio numero di iscrizione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

In caso di Ente, Associazione o altro soggetto iscritti all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network essi dovranno perseguire le medesime finalità dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network ed essere rappresentativi di associati che a loro volta esercitino l’attività professionale tutelata dall’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network e siano in possesso di determinati titoli professionali o di studio come previsto dall’art. 26, c. 3, lett. b) del D.Lgs. n.206/2007.

L’Ente che voglia aderire all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • Atto Costitutivo e Statuto redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata oppure registrato presso l’Ufficio del Registro;
  • Ordinamento a base democratica dello Statuto;
  • Precisa indicazione nello Statuto dell’attività professionale cui l’Ente si riferisce;
  • Indicazione precisa dei requisiti di iscrizione richiesti agli associati degli Enti aderenti;
  • Elenco analitico degli associati iscritti e che esercitano l’attività professionale ed elenco degli associati che non svolgono l’attività tutelata dall’Ente aderente all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

Per l’ammissione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network dei singoli associati dell’Ente aderente è necessario, al fine di chiarire il titolo professionale rivestito dagli associati, che sia presentata:

  • Un’attestazione del legale rappresentante, dell’Ente aderente, con la quale si dichiari che gli iscritti sono professionisti che hanno conseguito il proprio titolo nello svolgimento della rispettiva attività o che hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell’Ente aderente.

Nel caso in cui vi siano studenti e/o associati non professionisti iscritti all’Ente aderente tale tipologia di iscritti dovrà essere inserita nella sezione “Associato Aderente” indicata nello Statuto dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network; tali associati non hanno diritti partecipativi e di voto all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network. Il legale rappresentante dell’Ente aderente in tal caso indicherà, con apposita attestazione, in quale rapporto numerico gli associati studenti e/o non professionisti si trovino rispetto agli associati professionisti.

 

I singoli associati professionisti iscritti all’Ente aderente dovranno possedere gli stessi titoli professionali o di studio richiesti agli associati professionisti dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network. In caso di assenza di tali requisiti i singoli associati all’Ente aderente dovranno obbligatoriamente superare con esito positivo i corsi di studio appositamente previsti dall’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network e indicati all’art. 3 del seguente Statuto. Sino al perdurare della mancanza del requisito formativo, richiesto agli associati che esercitano l’attività professionale ed iscritti all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network nelle diverse categorie professionali, gli associati iscritti all’Ente aderente saranno transitoriamente iscritti nella categoria “Associato Aderente”. Il raggiungimento dei requisiti professionali richiesti agli associati dell’Ente aderente darà loro diritto alla nuova iscrizione nella categoria professionale di competenza e contestuale cancellazione dalla categoria di “Associato Aderente”. Le categorie professionali di appartenenza degli associati previste dall’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network sono dettate nell’art. 3 del seguente Statuto.

 

Art. 4 Diritti e Doveri degli Associati

Comma 1. Iscrizione Individuale

L’iscrizione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun iscritto che condivida principi e finalità dell’Associazione.

La domanda di iscrizione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network deve essere indirizzata alla Segreteria Nazionale.

L’accettazione della domanda di iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale.

Gli iscritti all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network hanno diritto di:

  • Partecipare all’elaborazione delle linee della politica di rappresentanza professionale e contrattuale della categoria;
  • Eleggere i propri rappresentanti sia negli organismi interni all’Associazione che esterni;
  • Partecipare alle decisioni su ogni altra attività svolta dall’Associazione a tutela dell’Associato;
  • Valutare l’operato degli organismi di gestione e sostituirli in sede di rinnovo cariche sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione;
  • Presentarsi alle elezioni associative proponendo linee alternative alle iniziative intraprese dagli organi in scadenza;
  • Candidarsi liberamente a qualsiasi carica sociale, purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione;
  • Ricevere, previa accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale, la tessera di iscrizione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network;
  • Frequentare i locali dell’Associazione e usufruire di tutti i servizi nel rispetto delle apposite norme stabilite nel Regolamento.

 

Ogni iscritto ha il dovere di:

  • Essere coerente con i valori richiamati nello Statuto e Regolamento dell’Associazione, sottoscrivendone l’espressa accettazione di entrambi al momento dell’iscrizione;
  • Operare nell’attività associativa in coerenza con le decisioni assunte dagli organismi statutari, rispettandone le deliberazioni adottate;
  • Partecipare all’attività associativa;
  • Pagare i contributi di iscrizione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, previa accettazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale, con le modalità e nell’ammontare definiti dal Regolamento dell’Associazione.

 

La qualifica di Associato si perde per:

  • Dimissioni e in tal caso non si ha diritto ad alcun indennizzo e rimborso di qualsiasi tipo;
  • Radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale contro l’Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli, contrarie al sodalizio associativo, lesive per l’Associazione. Non si ha diritto ad alcun indennizzo o rimborso di qualsiasi tipo;
  • Morosità del pagamento della quota di iscrizione o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

 

Contro la delibera, del Consiglio Direttivo Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale, di accettazione o non accettazione dell’iscrizione e di perdita della qualifica di Associato è possibile proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, secondo le modalità previste dal Regolamento.

L’adesione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network avviene:

  • Direttamente, con l’iscrizione da parte dei richiedenti, tale adesione può avvenire anche tramite convenzioni stipulate dall’Associazione;
  • Collettivamente, unicamente attraverso gli Enti aderenti all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network con le specifiche e le modalità previste dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione.

L’ammontare e le modalità del tesseramento collettivo, ossia degli Enti aderenti all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, sono stabiliti dal Regolamento dell’Associazione. Anche l’iscrizione collettiva dà diritto alla tessera dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

Comma 2. Iscrizione Collettiva

L’iscrizione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network deve costituire espressione di una scelta collettiva di ciascun Ente, aderente all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, che di essa ne condivida principi e finalità.

Gli Enti che intendono aderire all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network devono rivolgere domanda scritta indirizzata alla Segreteria Nazionale, corredata dai seguenti documenti:

  • Due esemplari dell’Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento;
  • Informazione sullo stato organizzativo ed il numero degli iscritti secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

L’accettazione o meno dell’adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network di concerto con la Segreteria Nazionale.

La qualifica di Ente aderente all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network cessa allorquando l’Ente stesso si renda responsabile di grave, ripetuta ed accertata inosservanza delle norme statutarie e del Regolamento dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network e del mancato e ingiustificato assolvimento degli obblighi contributivi.

La disaffiliazione dall’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network può essere deliberata solo dal Congresso/Assemblea Generale degli iscritti dell’Ente aderente appositamente convocati a maggioranza dei 2/3.

Le somme versate all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network dagli organi radiati, disaffiliati o sospesi, rimangono acquisite dall’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network. Lo stesso dicasi per ogni altro bene mobile o immobile.

 

Comma 3. Durata Iscrizione

Sia l’iscrizione Individuale che Collettiva hanno durata temporale pari ad un anno solare decorrente dalla data di accettazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale.

Sia l’iscrizione Individuale che Collettiva e relativi contributi d’iscrizione all’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network sono intrasmissibili.

L’iscrizione si rinnova tacitamente al suo scadere, tranne nel caso di comunicazione scritta del non rinnovo dell’iscrizione indirizzata alla Segreteria Nazionale nelle modalità previste dal Regolamento.

 

Art. 5 Organi Sociali

La struttura organizzativa dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network è composta dai seguenti organi sociali:

  • Assemblea Generale degli Associati;
  • Consiglio Direttivo Nazionale;
  • Collegio dei Probiviri;
  • Collegio dei Sindaci Revisori;
  • Presidente Nazionale;
  • Segreteria Nazionale.

 

Art. 6 Assemblea Generale degli Associati

Comma 1 Disposizioni Generali.

L’Assemblea Generale degli Associati è l’organo sociale sovrano dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network; essa è costituita da ogni associato la cui iscrizione è stata deliberata, dal Consiglio Direttivo Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale, la cui quota sociale annuale d’iscrizione è stata regolarmente versata.

L’Assemblea Generale degli Associati, convocata sia in via ordinaria che straordinaria, si svolge sulla base del Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale; soltanto gli aventi diritto di voto partecipano alle votazioni richieste.

Ogni Associato votante, presente di persona all’Assemblea Generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, può rappresentare con delega scritta e autenticata dal Consiglio Direttivo Nazionale, soltanto un altro associato avente diritto di voto. E’ ammesso il voto informatico a distanza in videoconferenza; così anche per le riunioni degli altri organi sociali.

Le eventuali impugnazioni delle delibere approvate dall’Assemblea Generale degli Associati, convocata ordinariamente o straordinariamente, devono essere proposte per iscritto, entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito, indirizzate al Collegio dei Probiviri o, nel caso di impugnazione dell’elezione di quest’ultimo, al Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Qualsiasi tipologia di convocazione, dell’Assemblea Generale degli Associati, avviene almeno quindici giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere: giorno e ora, luogo esatto di svolgimento dell’Assemblea e ordine del giorno.

La prima ed eventuale seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, dell’Assemblea Generale degli Associati, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, viene effettuata mediante una o più delle seguenti modalità: avviso esposto nella sede sociale o portale web dell’Associazione, avviso inviato agli Associati via posta raccomandata A/R, via e-mail, pec o altra via web.

La seconda convocazione di Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere fissata anche nel relativo avviso di prima convocazione; inoltre, la seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, può tenersi nello stesso giorno fissato per la rispettiva prima convocazione, rispettando un intervallo di almeno tre ore.

Le delibere dell’Assemblea Generale degli Associati, ordinaria o straordinaria, in prima ed eventuale seconda convocazione, sono adottate a maggioranza relativa dei voti degli Associati presenti, rappresentati ed aventi diritto di voto.

 

Comma 2 Convocazione Ordinaria e compiti.

L’Assemblea Generale degli Associati è convocata ordinariamente:

  • almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio Preventivo, Consuntivo e della Relazione di Gestione dell’Associazione. La convocazione viene deliberata da almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • ogni quattro anni dalla data di costituzione dell’Associazione, per eleggere la componente elettiva degli Organi Sociali dell’Associazione. La convocazione viene deliberata da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

In prima convocazione ordinaria l’Assemblea Generale degli Associati è valida quando sono presenti e rappresentati i 2/3 degli Associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione ordinaria l’Assemblea Generale degli Associati è valida qualunque sia il numero degli Associati partecipanti e aventi diritto di voto.

 

L’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via ordinaria, in prima ed eventuale seconda convocazione:

  • nomina il Consiglio Direttivo Nazionale, composto da undici Consiglieri;
  • nomina i tre componenti del Collegio dei Probiviri; elegge, inoltre, uno dei tre componenti il Collegio a Presidente del Collegio dei Probiviri;
  • nomina, facoltativamente se ritenuto necessario o per obbligo di legge, i tre componenti del Collegio dei Sindaci Revisori; elegge, inoltre, uno dei tre componenti del Collegio a Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori;
  • approva annualmente il Bilancio Preventivo, Consuntivo e la Relazione di Gestione dell’Associazione;
  • approva il Codice di Condotta Professionale e relative sanzioni;
  • delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via straordinaria, o di altri organi sociali.

L’Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria, può essere convocata d’urgenza dalla Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, nel caso di decadenza per qualsiasi causa della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. In tale ipotesi, la nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale avviene secondo le modalità del Regolamento Congressuale emanato dalla Segreteria Nazionale; l’emanazione del Regolamento Congressuale avviene contestualmente alla convocazione dell’Assemblea degli Associati.

 

Comma 3 Convocazione Straordinaria e compiti.

L’Assemblea Generale degli iscritti è convocata straordinariamente:

  • quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 degli iscritti. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale, previo riscontro dell’autenticità delle firme, provvede alla convocazione straordinaria dell’Assemblea Generale degli Associati, entro sessanta giorni dalla data della formalizzazione della richiesta.

 

L’Assemblea Generale degli Associati convocata straordinariamente è valida:

  • in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto;
  • in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in ogni caso in cui le decisioni da sottoporre all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale degli Associati, in seconda convocazione straordinaria, siano particolarmente importanti e urgenti, può disciplinare nel Regolamento Congressuale l’ipotesi di mancato raggiungimento del quorum previsto, adottando il voto per corrispondenza. Nella votazione per corrispondenza il quorum deliberativo, dell’Assemblea Generale degli Associati in seconda convocazione straordinaria, è pari alla maggioranza relativa dei voti di coloro che sono presenti, rappresentati e aventi diritto di voto.

L’Assemblea degli Associati, in via straordinaria, può essere convocata d’urgenza dalla Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, per ratificare le eventuali modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale per adeguamento a impellenti disposizioni normative. Ciò avviene quando l’importanza delle modifiche statutarie e l’urgenza temporale, per il rispetto dell’obbligo normativo, non permettono il ricorso ad alcuna altra procedura prevista dallo Statuto e Regolamento. L’Assemblea si svolge secondo il Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

L’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via straordinaria, delibera:

  • sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • sulle proposte di modifica del Codice di Condotta Professionale;
  • sullo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 7 Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da undici Consiglieri Nazionali, eletti dall’Assemblea Generale degli Associati ed il cui voto non è delegabile ad alcuno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Esso si riunisce su convocazione della Segreteria Nazionale oppure quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente convocato quando sono presenti i 2/3 dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L’avviso della convocazione deve indicare: data, ora e luogo in cui si tiene il Consiglio Direttivo e gli argomenti all’ordine del giorno. L’avviso della convocazione viene effettuato mediante una o più delle seguenti modalità: avviso esposto nella sede sociale o portale web dell’Associazione, avviso inviato ai Consiglieri Nazionali via posta raccomandata A/R, via e-mail, pec o altra via web.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza. Almeno otto giorni prima della data fissata è inviata l’eventuale documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno.

 

I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

  • eleggere il Presidente Nazionale dell’Associazione;
  • stabilire il numero, non inferiore a due, dei componenti della Segreteria Nazionale;
  • eleggere i componenti della Segreteria Nazionale, su indicazione del Presidente;
  • eleggere numero tre componenti della Commissione Tecnico-Scientifica dell’Associazione;
  • dettare le norme per il funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione, emanando il Regolamento di attuazione dello Statuto ed approvandone le successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione;
  • redigere annualmente il Bilancio preventivo, consuntivo e la Relazione di Gestione dell’Associazione, di concerto con la Segreteria Nazionale;
  • deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Associati. Apportare, qualora sia necessario e urgente e non si abbia il tempo di ricorrere al voto per corrispondenza, con delibere a maggioranza dei 2/3 dei componenti, le modifiche statutarie che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’adeguamento a disposizioni normative impellenti. In tal caso le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte, senza indugio, alla ratifica dell’Assemblea Generale degli Associati. La convocazione d’urgenza è effettuata dalla Segreteria Nazionale;
  • convocare annualmente l’Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria, per l’approvazione del Bilancio preventivo, consuntivo, della Relazione di Gestione dell’Associazione ed eventuale altro oggetto all’ordine del giorno;
  • convocare ogni quattro anni l’Assemblea Generale degli Associati, in sessione ordinaria, per il rinnovo elettivo degli organi sociali. Contestualmente alla convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo approva il Regolamento per l’elezione dei delegati e lo schema di Regolamento Congressuale per lo svolgimento dell’Assemblea, fissando, anche, una percentuale minima per la rappresentanza di genere da inserire nelle liste e da eleggere;
  • convocare l’Assemblea Generale degli Associati in via straordinaria, approvando il Regolamento Congressuale dell’Assemblea;
  • provvedere all’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale degli Associati, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei Sindaci Revisori;
  • definire gli indirizzi di massima dell’attività associativa e organizzativa sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea Generale degli Associati;
  • designare, su proposta della Segreteria Nazionale, i rappresentanti dell’Associazione in Enti e organismi esterni ove è previsto per legge o regolamento la rappresentanza associativa professionale;
  • accogliere o respingere, di concerto con la Segreteria Nazionale, le domande di iscrizione all’Associazione;
  • adottare provvedimenti disciplinari, di concerto con la Segreteria Nazionale;
  • disciplinare nel Regolamento la tipologia e l’ammontare dei contributi associativi, rimborsi ed eventuali trattamenti economici;
  • stabilire l’ubicazione della sede sociale ed eventuali altre sedi e/o strutture territoriali dell’Associazione;
  • istituire Sezioni Territoriali dell’Associazione su tutto il territorio nazionale; deliberare sulle gestioni straordinarie delle eventuali strutture territoriali;
  • esercitare l’eventuale facoltà di cooptare membri del Consiglio Direttivo Nazionale, nel limite massimo del 45% dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione;
  • nominare, in caso di vacanza tra i componenti elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale, il primo dei non eletti/e nella lista congressuale dell’Assemblea Generale degli Associati;
  • nominare fino a concorrenza, in caso di vacanza di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri e/o del relativo Presidente, i primi dei candidati non eletti; in loro assenza si procede a nuove nomine;
  • nominare fino a concorrenza, in caso di vacanza di uno o più componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e/o del relativo Presidente, i primi dei candidati non eletti; in loro assenza si procede a nuove nomine;
  • esercitare l’eventuale mozione di sfiducia collettiva e/o individuale, procedendo a nuove nomine, secondo quanto stabilito nello Statuto e Regolamento.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato, in prima sessione, per l’elezione degli organi sociali, dopo la chiusura dell’Assemblea Generale degli Associati e comunque entro 15 giorni da tale chiusura, a cura dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Generale degli Associati.

Il/la componente più anziano/a di età dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Generale degli Associati presiede il Consiglio Direttivo Nazionale sino all’elezione della Segreteria Nazionale.

In caso di decadenza, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, l’intero Consiglio si considera decaduto. In tale ipotesi, la Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, convoca senza indugio e d’urgenza l’Assemblea Generale degli Associati in via ordinaria e, contestualmente, emana il Regolamento Congressuale con cui viene nominato il nuovo Consiglio.

 

Art. 8 Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna; esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale degli Associati, il cui voto è intrasmissibile e la cui carica dura per quattro anni.

I componenti del Collegio devono conformare il proprio comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengono a conoscenza, nell’esercizio del mandato loro conferito; i Probiviri non possono far parte di altri organi sociali dell’Associazione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione del Collegio nei casi e nei termini previsti dallo Statuto e Regolamento.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

Quando il procedimento è promosso contro uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo Nazionale procede a sua sostituzione con il primo dei non eletti, sino a delibera di eventuale reintegrazione o definitiva decadenza del componente sospeso.

Quando si verifica una vacanza di uno o più Probiviri, per dimissioni o altra causa, subentrano fino a concorrenza, i candidati non eletti, dall’Assemblea Generale degli Associati, che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di non esistenza di candidati non eletti, dall’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede all’integrazione del Collegio. Nel caso di più candidature risultano eletti coloro che hanno riportato più voti. Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggerlo ex novo.

Il Collegio dei Probiviri, previa adeguata istruttoria per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, ha il compito di decidere:

  • sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Associazione;
  • sulle vertenze elettorali;
  • sulle controversie e sui conflitti tra Associati e organismi a vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto e Regolamento di attuazione dello Statuto.

 

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l’audizione personale.

L’avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dei Probiviri devono essere notificati entro i tre giorni successivi all’avvio procedimento o presa decisione, mediante posta raccomandata a/r o pec, alle parti o agli interessati.

Il Presidente dell’Associazione deve, regolarmente e tempestivamente, essere informato dei procedimenti e decisioni del Collegio dei Probiviri, da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 9 Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre componenti nominati dall’Assemblea Generale degli Associati, tenendo conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale; la validità della carica è di quattro anni.

Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea Generale degli Associati.

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento di Attuazione dello Statuto dell’Associazione.

I Sindaci Revisori partecipano, quando richiesto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo del loro Presidente, riferendo periodicamente sull’andamento amministrativo.

I Sindaci non possono far parte di altro organismo sociale dell’Associazione.

In caso di vacanza di uno o più Sindaci, per dimissioni o altra causa, subentrano fino a concorrenza i candidati non eletti dall’Assemblea Generale degli Associati, che hanno riportato più voti. In caso di non esistenza di candidati non eletti dall’Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede all’integrazione del Collego dei Sindaci Revisori. Nel caso di più candidature risultano eletti coloro che hanno riportato più voti.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggerlo ex novo.

 

Art. 10 Presidente Nazionale e Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è composta da minimo tre componenti: il Presidente e due Segretari Nazionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra i suoi componenti, il Presidente Nazionale dell’Associazione al quale spetta la rappresentanza ufficiale e legale dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network.

 

Il Presidente dell’Associazione, in piena autonomia, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei restanti componenti della Segreteria Nazionale, scegliendoli tra coloro che hanno i requisiti previsti dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione, inoltre, sempre in piena autonomia, può esercitare l’eventuale mozione di sfiducia individuale nei riguardi di uno o più componenti la Segreteria Nazionale; designando al Consiglio Direttivo nuovi sostituti, secondo quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento.

 

Ai componenti della Segreteria Nazionale vengono affidati particolari incarichi di lavoro, nell’ambito della responsabilità collegiale della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale:

  • redige annualmente il Bilancio preventivo, consuntivo e la Relazione di Gestione dell’Associazione;
  • designa la nomina dei rappresentanti dell’Associazione in Enti e organismi esterni;
  • accoglie o respinge le domande di iscrizione all’Associazione;
  • adotta provvedimenti disciplinari.

La Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, in piena autonomia:

  • convoca il Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità previste dallo Statuto e Regolamento;
  • convoca d’urgenza l’Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria, nel caso di decadenza per qualsiasi causa della maggior parte dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; considerandosi decaduto l’intero Consiglio. Contestualmente alla convocazione essa emana il Regolamento Congressuale di svolgimento dell’Assemblea;
  • convoca d’urgenza l’Assemblea degli Associati, in via straordinaria, nel caso di ratifica, urgente e necessaria, delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, per adeguamento a provvedimenti normativi impellenti e secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento. Ciò avviene soltanto quando il ricorso alle normali procedure di convocazione dell’Assemblea non permette, a causa della ristrettezza temporale e urgenza, di poter effettuare le modifiche statutarie previste normativamente. Lo svolgimento dell’Assemblea avviene secondo il Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 Strutture Territoriali.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network si struttura a livello nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire Sezioni Territoriali su tutto il territorio nazionale, stabilendo le norme di funzionamento delle stesse nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

 

Art. 12 Incompatibilità ed Eleggibilità.

Ogni Associato, avente diritto di voto, può liberamente candidarsi alle cariche degli organi sociali dell’Associazione, purché:

  • risulti regolarmente iscritto al momento della candidatura;
  • sia regolarmente iscritto all’Associazione da almeno tre anni;
  • sia in possesso, ove previsto per particolari incarichi, dei requisiti stabiliti dallo Statuto e Regolamento;
  • non sia stata applicata nei suoi confronti alcuna sanzione prevista dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta Professionale;
  • non vi sia pronunzia nei suoi riguardi di condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori non possono far parte di altro organo sociale e non possono, in alcun caso, svolgere altro incarico all’interno dell’Associazione.

 

Art. 13 Poteri di verifica e Mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia, relativa all’operato delle cariche elette, può essere esercitata:

  • collettivamente, nel caso in cui investe tutti i componenti dell’organo sociale;
  • individualmente, nel caso in cui investe uno o più componenti dell’organo sociale.

 

La mozione di sfiducia collettiva può riguardare:

  • il Consiglio Direttivo Nazionale. In tal caso la Segreteria Nazionale convoca d’urgenza l’Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria, emanando il Regolamento Congressuale di svolgimento dell’Assemblea. L’Assemblea procede alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale; quest’ultimo, in prima sessione, nominerà il nuovo Presidente Nazionale ed i componenti della Segreteria Nazionale. La mozione può essere fatta dai 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti;
  • la Segreteria Nazionale. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a nuova nomina dei componenti della Segreteria. La mozione può essere fatta dall’unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • il Collegio dei Probiviri. In tal caso l’Assemblea Generale degli Associati, convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale in via ordinaria, procede a nuova nomina dei componenti del Collegio, rispettando il Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Direttivo. La mozione di sfiducia può essere effettuata dai 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti; oppure, dall’unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • il Collegio dei Sindaci Revisori. In tal caso l’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo Nazionale, procede a nuova nomina dei componenti del Collegio, rispettando il Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Direttivo. La mozione di sfiducia può essere fatta dai 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti; oppure, dall’unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

La mozione di sfiducia individuale può riguardare:

  • uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, fino al numero massimo di componenti cooptabile per Statuto. La mozione di sfiducia può essere effettuata: dai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure, dall’unanimità dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo Nazionale procede a nuova nomina;
  • uno o più componenti della Segreteria Nazionale. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale procede a nuova nomina su proposta del Presidente Nazionale. La mozione può essere fatta dal Presidente Nazionale dell’Associazione; oppure dai 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale; oppure dall’unanimità dei Probiviri;
  • il Presidente Nazionale dell’Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale procede alla nomina del Presidente e, su proposta del nuovo Presidente, provvede a riconfermare o sostituire gli altri componenti della Segreteria Nazionale. La mozione di sfiducia può essere fatta dall’unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure, dai 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti;
  • uno o due componenti del Collegio dei Probiviri. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale sostituisce il componente sfiduciato nominando il primo dei candidati non eletti dall’Assemblea Generale degli Associati. Ciò accade anche nell’ipotesi di sfiducia del Presidente del Collegio. In caso di assenza di candidati non eletti il Consiglio Direttivo procede a nuove nomine. La mozione di sfiducia può essere effettuata dall’unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • uno o più componenti del Collegio dei Sindaci Revisori. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale sostituisce il componente sfiduciato nominando il primo dei candidati non eletti dall’Assemblea Generale degli Associati. Ciò accade anche nell’ipotesi di sfiducia del Presidente del Collegio. In caso di assenza di candidati non eletti il Consiglio Direttivo procede a nuove nomine. La mozione di sfiducia può essere fatta dall’unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Qualsiasi altra mozione di sfiducia, rivolta ad altri organismi dell’Associazione, deve essere effettuata dall’unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art. 14 Codice di Condotta Professionale e sanzioni.

Il Codice di Condotta della categoria professionale e le sanzioni per le violazioni dell’applicazione e rispetto dei principi deontologici in esso contenuti, sono di esclusiva competenza deliberativa dell’Assemblea Generale degli Associati convocata in via ordinaria.

Il Codice di Condotta viene accluso al presente Statuto sotto la lettera “A” e costituisce parte integrante dello Statuto.

 

Art. 15 Durata Esercizio Sociale e Finanziario.

L’Esercizio Sociale e l’Esercizio Finanziario decorrono dall’uno Gennaio e terminano al trentuno Dicembre di ogni anno.

Entro il trenta maggio dell’anno solare successivo deve essere approvato il Bilancio annuale preventivo, consuntivo e la Relazione di Gestione.

 

Art. 16 Divieto Distribuzione Utili.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione; salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla normativa di legge.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 17 Finanza e Patrimonio.

Per raggiungere gli scopi statutari l’Associazione provvede ad autofinanziarsi mediante:

  • le quote associative annuali degli Associati;
  • i contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  • i lasciti e le donazioni;
  • i proventi delle attività sociali.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili, acquistati con i proventi sopra descritti;
  • da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
  • da eventuali donazioni e/o lasciti, accettati previa valutazione della provenienza degli stessi.

 

Art. 18 Liquidazione dell’Associazione.

In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione i beni, che eccedono dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Associazioni con finalità analoghe o affini, oppure, con scopi di pubblica utilità.

 

Art. 19 Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto nello Statuto e Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, si rinvia alla L. 14 gennaio 2013 n.4 e ad ogni altra normativa vigente in materia.

 

Art. 20 Norme Transitorie.

Entro due anni dalla data di costituzione dell’Associazione, l’accesso alle differenti tipologie di Associati è regolato come di seguito indicato.

Se in possesso dei titoli richiesti all’art. 3 dello Statuto, accesso nella categoria professionale di competenza dopo:

  • Superamento esame scritto e orale per ammissione alla relativa categoria di competenza, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell’Associazione.

 

Sarà compito della Commissione Tecnico-Scientifica, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale, occuparsi della valutazione dei titoli per l’ammissione alle relative tipologie di Associati stabiliti nell’Art.3 dello Statuto.

 

 

ALLEGATO LETTERA A).

 

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE.

 

1.Premessa

L’Etica costituisce l’elemento imprescindibile per la formazione e continua crescita professionale dell’Associato ed è un valore a cui tutti gli Associati devono attenersi, non violando esso con alcun comportamento inadeguato a tal fine.

L’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network precetta a ciascun Associato di tenere un comportamento, personale e professionale, retto e riconoscibile; sia nel proprio ambiente lavorativo che nelle diversi circostanze della vita privata.

L’Associazione richiede irreprensibilità di comportamento nei rapporti sia con il pubblico in genere e sia con gli Utenti.

In alcun modo è permesso di recare offesa e pregiudizio sia a comportamenti che a credenze riconosciuti dalla coscienza civile.

Oltre a quanto espressamente previsto dallo Statuto, Regolamento, Delibere degli organi sociali dell’Associazione, ogni Associato ha l’obbligo di rispettare quanto dettato dal Codice di Condotta Professionale.

 

2.Obblighi Normativi.

L’Associato deve esercitare l’attività professionale nel rispetto dei Principi Costituzionali, Leggi dello Stato, Ordinamento Comunitario ed ogni altra fonte normativa che regola, sia in generale, l’esercizio della professione e, sia nello specifico, la Social Media e dei Social Network.

Ogni Associato è obbligato sia a rispettare il presente Codice di Condotta Professionale e sia a far rispettare esso; essendo la violazione di entrambi gli obblighi sanzionabile, secondo quanto previsto dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta dell’Associazione.

 

3.Dignità e Decoro.

L’Associato deve svolgere la propria attività professionale facendo in modo che qualunque suo comportamento o singola azione non sia lesiva della dignità e decoro che si convengono ad ogni professionista in genere.

Gli Associati devono essere in possesso dei titoli di studio e requisiti previsti dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione, oltre che rispettare gli obblighi della formazione continua, per preservare rigorosamente il decoro dell’attività professionale.

La chiarezza e trasparenza devono contraddistinguere ogni operato professionale e comunicazione dell’Associato, sia tra colleghi, sia tra professionista e Utente e sia nei rapporti con Istituzioni e Enti.

 

4.Correttezza Professionale.

L’Associato è tenuto ad un comportamento esemplare anche nei confronti dei propri collaboratori, clienti ed ogni altra persona con cui venga in contatto.

Il confronto professionale tra colleghi deve basarsi sulla lealtà, veridicità, conoscenza approfondita delle circostanze, elevata competenza professionale ed esperienza.

All’Associato è vietato violare il segreto riguardante notizie e fatti aziendali e/o personali dei quali viene a conoscenza nell’esercizio della sua professione, anche successivamente alla cessazione della propria attività professionale.

E’ fatto obbligo all’Associato di porre severa attenzione nell’uso del nome e/o marchio dell’Associazione Professionale Nazionale Social Media e Social Network, attenendosi fedelmente a quanto disposto dallo Statuto e Regolamento.

 

5.Sanzioni.

Ogni caso di violazione del Presente Codice di Condotta Professionale, da parte dell’Associato, è sanzionato con delibera adottata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Contro tale delibera l’Associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, nei tempi e modi previsti dallo Statuto e Regolamento.

Le sanzioni sono:

  • la Sospensione, nei casi di violazione non eccessivamente gravi e ritenuta sanabile. In tal caso l’Associato deve rispettare quanto ad egli precettato, nei modi e termini indicati nella delibera, al fine di sanare la violazione compiuta.

Il mancato sanamento oppure il ripetersi di nuova o diversa violazione, del presente Codice di Condotta, comporta la radiazione dall’Associazione;

  • la Radiazione, nel caso di violazione grave per cui l’Associato commette azioni o tiene comportamenti disonorevoli, contrari al sodalizio associativo professionale, lesivi per l’Utenza e per l’Associazione.

 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità dai presenti.

 

Roma, il 26 febbraio 2015